IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nella   causa   contro
 Piccolomini  Giovanni,  nato il 7 luglio 1960 a Roma, atto di nascita
 n. 2470/A.I., residente a Montorio Romano (Roma) in via 4 Novembre n.
 56, coniugato, incensurato; serg.  magg.  presso  il  63  Battaglione
 Carri "Fioritto" in Cordenons (Pordenone), libero imputato di:
       a)  diserzione  aggravata  (artt.  47,  n.  2, e 148, n. 2, del
 c.p.m.p.)  perche',  serg.  magg.  presso  il  63  Battaglione  Carri
 "Fioritto"  in  Cordenons,  scadutagli  in  data  14  luglio 1992 una
 licenza di convalescenza, non faceva rientro  al  corpo  sotto  tale,
 senza giusto motivo, rimanendo arbitrariamente assente fino al giorno
 14 settembre 1992 data in cui veniva ricoverato all'ospedale militare
 di Roma;
       b)  diserzione  aggravata  (artt.  148,  n.  2, e 47, n. 2, del
 c.p.m.p.)  perche',  serg.  magg.  come   sopra,   dimesso   "idoneo"
 dall'ospedale  militare  di  Roma in data 12 ottobre 1992, non faceva
 rientro al Corpo sotto tale  data,  senza  giusto  motivo,  rimanendo
 arbitrariamente  assente  per  i  cinque  giorni  successivi e fino a
 tutt'oggi.
    Entrambi reati avvinti dal vincolo della continuazione  (art.  81,
 cpv. del c.p.) e con l'aggravante del grado rivestito (art. 47, n. 2,
 del c.p.m.p.).
    In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            FATTO E DIRITTO
    A conclusione del dibattimento, risultano a carico del serg. magg.
 Piccolomini  sicure  prove  di  responsabilita' in ordine ai reati di
 assenza dal servizio in  epigrafe.  Non  emergono,  inoltre,  per  lo
 stesso  ripetersi  dei reati e per i numerosi precedenti disciplinari
 del  condannabile,  elementi  per  concedere   il   beneficio   della
 sospensione condizionale della pena.
    La condanna che dovrebbe essere pronunciata non comporta piu' (per
 la  parziale  abrogazione  degli  artt.  29  e  34,  primo comma, del
 c.p.m.p. ad opera dell'art. 9 della legge 7  febbraio  1990,  n.  19)
 l'automatica  rimozione  dal  grado.  Questa,  essendo il Piccolomini
 sottufficiale in servizio permanente, potrebbe  essere  eventualmente
 inflitta,   unitamente   alla  destituzione,  all'esito  di  apposito
 procedimento  di  competenza  dell'autorita'  disciplinare  (art.  9,
 secondo comma, citato).
    Di conseguenza, nell'intero periodo di esecuzione della reclusione
 militare,  o  almeno  sin  quando  non  intervenga  il  provvedimento
 amministrativo di definitiva destituzione e  perdita  del  grado,  al
 sergente  maggiore  verrebbe applicata la sospensione dal grado, come
 stabilito dagli artt. 31 e 34, secondo comma, del c.p.m.p.
    Questa pena accessoria,  che  consiste  dunque  nella  "privazione
 temporanea  del  grado  militare"  durante  l'espiazione  della  pena
 principale, si applica ai sottufficiali  e  ai  graduati  di  truppa.
 Nell'ambiente carcerario sono per costoro sospese le attribuzioni del
 grado  e,  nel periodo di carcerazione, anche l'eventuale rapporto di
 impiego, che nel grado ha il suo imprescindibile presupposto.
    Nel caso in cui la reclusione militare venga, invece, eseguita nei
 confronti di ufficiali, l'art. 30 del c.p.m.p. esclude la sospensione
 dal grado e prevede la sola  sospensione  dall'impiego.  L'ufficiale,
 dunque, nell'ambiente carcerario mantiene le attribuzioni del grado.
    Questo   tribunale,   non  emergendo  alcuna  valida  ragione  che
 giustifichi la differenziazione  nel  trattamento  sanzionatorio,  in
 cio'  ravvisa  una  violazione  del principio di uguaglianza. Appare,
 inoltre, evidente che anche il principio della pari dignita' di  ogni
 militare sia incompatibile con una cosi' vistosa disuguaglianza delle
 pene  accessorie.  E,  infine,  la  stessa esigenza di rispetto della
 persona non consente che, quando per la condanna non sia  intervenuta
 la perdita definitiva del grado, nell'ambiente militare carcerario il
 condannato sia privato del grado.
    Pertanto, viene sollevata questione di legittimita' degli artt. 30
 e  31  del c.p.m.p., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali
 ed i graduati  di  truppa  una  pena  accessoria  diversa  da  quella
 prevista  per  gli  ufficiali, in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo
 comma, della Costituzione.